Statuto




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE




Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

di concerto con

il Sottosegretario di Stato per il Coordinamento della Protezione Civile


VISTA la legge 24 febbraio 1992 n. 225, relativa all'istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

VISTO il decreto del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 10 febbraio 1993 relativo alla individuazione e disciplina dell'attività dei Gruppi Nazionali di ricerca scientifica;

VlSTO in particolare l'art. 4 di tale decreto che, ferme restando le norme relative all'organizzazione dei Gruppi Nazionali contenute nei rispettivi decreti di costituzione, prevede che eventuali modifiche possano essere apportate a tali norme, su proposta del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

VISTA la Convenzione per l'attività di ricerca e di consulenza tecnico-scientifica in favore del Dipartimento della Protezione Civile in materia di rischio sismico stipulata in data 28.09.1993 tra il CNR e il Dipartimento della Protezione Civile;

VISTO il decreto interministeriale in data 12 giugno 1981 relativo alla costituzione presso il CNR del Gruppo Nazionale per la Difesa da Terremoti;

VISTA la nota n. 156595 del 4/12/1993 del Consiglio Nazionale delle Ricerche con cui è stata trasmessa la proposta di un nuovo statuto del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti;

CONSIDERATA l'opportunità di apportare integrazioni e modifiche al citato decreto del 12 giugno 1981;

DECRETA

ART. 1

Il Gruppo Nazionale per la Difesa dei Terremoti. d'ora innanzi indicato come il Gruppo, costituito ai sensi dell'art. 1 del decreto 10 febbraio 1993, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, d'ora innanzi indicato come CNR, opera quale Gruppo operativo del Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ad esso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i Progetti Finalizzati del CNR, tenendo tuttavia presente la peculiarità organizzativa dei Gruppi. Ai fini della gestione amministrativa si applicano le norme per l'amministrazione e la contabilità del CNR stesso.

ART. 2

Il Gruppo ha i seguenti compiti:

a) fornisce consulenza scientifica, scientifico- tecnica e normativa nel campo della difesa dai terremoti, ai ministri interessati, alle autorità regionali, agli enti locali ed agli altri enti pubblici;

b) promuove e sviluppa ricerche interdisciplinari, coordinate per l'acquisizione ed il miglioramento delle conoscenze sismologiche, geologiche ed ingegneristiche nello stesso campo, elaborando specifici programmi di ricerca;

c) gestisce le azioni di intervento scientifico tecnico, in particolare nei campi della geologia applicata e dell'ingegneria, in occasione di eventi sismici, a completamento e nell'ambito delle iniziative del Dipartimento per la Protezione Civile;

d) mantiene i collegamenti con le analoghe iniziative di ricerca degli altri Paesi, promuovendo un interscambio di esperienze internazionali in questo settore.

ART. 3

Il Gruppo agisce sulla base di programmi elaborati per obiettivi e linee di ricerca che tengono conto delle scelte prioritarie determinate dalle necessità nel campo della difesa dai terremoti. Ai programmi del Gruppo partecipano unità di ricerca coordinate provenienti dalle università, dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici e privati di ricerca, dalle imprese ed altri esperti della materia.

ART. 4

Organi del Gruppo sono:

- il Presidente

- il Consiglio Scientifico

- la Giunta esecutiva.

ART. 5

Il quadro delle linee di ricerca è il seguente:

a) sismicità;

b) sismotettonica;

c) pericolosità sismica;

d) progettazione antisismica;

e) vulnerabilità sismica;

f) valutazione e riduzione del rischio sismico.

Tali linee di ricerca possono essere aggiornate e/o modificate in base alle esigenze del settore, Gli aggiornamenti e le modifiche sono proposte dal Presidente del CNR, su parere del Comitato Nazionale di Consulenza per le Scienze Geologiche e Minerarie, sentito il Consiglio Scientifico del Gruppo, ai Ministri competenti.

Ad ogni linea di ricerca è preposto un responsabile. L'incarico di responsabile di linea è incompatibile con tutte le altre posizioni indicate all'art. 7.

ART. 6

Il Consiglio Scientifico ha la responsabilità dell'indirizzo scientifico del Gruppo ed esprime pareri:

a) sui programmi di utilità del gruppo con i relativi piani di spesa;

b) sull'individuazione delle unità di ricerca afferenti alle linee di ricerca del Gruppo;

c) sulla relazione annuale in ordine all'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente, corredata da un rendiconto sull'impiego dei fondi avuti a disposizione nello stesso periodo, nonchè sull'attività dell'anno successivo, con i relativi preventivi di spesa;

d) sull'organizzazione e funzionamento del Gruppo, nonchè sui criteri per la utilizzazione del personale e sul conferimento degli incarichi di ricerca o di collaborazione tecnica e sulle proposte di eventuali assunzioni di cui al successivo art 11;

e) sulle proposte circa la utilizzazione dei fondi ripartiti in:

1) dotazioni per il funzionamento del Gruppo;

2) assegnazione agli organi di ricerca del C.N.R.;

3) contratti di ricerca da stipulare con gli organismi di cui all'art. 3.

Il Consiglio indica inoltre una rosa di nominativi tra cui verranno scelti dal CNR i responsabili di linea nonchè il Presidente del Gruppo.

Gli atti relativi ai punti sopraelencati sono approvati dai competenti Organi CNR, secondo le norme legislative e regolamentari del CNR stesso.

Gli atti di cui alle lettere a), b), c), nonchè il nominativo del Presidente del Gruppo proposto, vengono trasmessi, dopo l'approvazione del CNR, al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e al Dipartimento della Protezione Civile.

ART. 7

Il Consiglio scientifico è composto:

1) dal Presidente del Gruppo;

2) dal Direttore dell'istituto di Ricerca sul Rischio Sismico del CNR;

3) dal Direttore dell'istituto della Tettonica Recente;

4) dai responsabili delle linee di ricerca del Gruppo indicati all'art. 5;

5) da un componente del Comitato Nazionale di Consulenza per le Scienze Geologiche e Minerarie del CNR;

6) da un rappresentante del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

7) da un rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile;

8) dal Capo Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali o da un Direttore di Servizio da lui delegato;

9) da due esperti indicati dal Comitato Nazionale di Consulenza per le Scienze Geologiche e Minerarie del CNR.

Il Consiglio Scientifico è presieduto dal Presidente del Gruppo.

Alle riunioni del Consiglio Scientifico possono essere invitati esperti esterni o rappresentanti

delle Amministrazioni interessate all'attività del Gruppo.

ART. 8

Il Consiglio Scientifico dura in carica tre anni. Esso si riunisce di regola tre volte l'anno e, in via straordinaria, quando lo ritiene opportuno il Presidente ovvero ne faccia istanza almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Scientifico sono convocate dal Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione del Consiglio Scientifico, contenente l'ordine del giorno della riunione, è notificato otto giorni prima della riunione stessa.

Le deliberazioni del Consiglio Scientifico sono adottate con la maggioranza della metà più uno dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle riunioni del Consiglio Scientifico sono redatti dal Segretario di seduta e vengono inviati a tutti i componenti il Consiglio Scientifico. Le spese relative al funzionamento del Consiglio Scientifico del Gruppo come anche quelle relative al funzionamento della Giunta esecutiva, sono a carico della dotazione del Gruppo.

ART. 9

Il Presidente del Gruppo ha la responsabilità del funzionamento del Gruppo.

Il Presidente:

a) predispone gli atti di cui al precedente art. 6, da sottoporre al Consiglio Scientifico, anche attestando la congruità dei finanziamenti proposti;

b) sovraintende e coordina lo svolgimento dei programmi di ricerca ed assicura che i programmi stessi vengano realizzati secondo le linee progettuali approvate;

c) cura la promozione dell'informazione per la diffusione dei risultati e l'organizzazione di seminari e convegno

d) esercita le competenze amministrative dei direttori dei progetti finalizzati del C.N.R., pur tenendo conto di quanto detto all'art. 1;

e) esercita le competenze di funzionario delegato ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 696/1979 e delle successive norme interne di attuazione del C.N.R..

Il Presidente è reintegrato degli oneri direttamente sostenuti e opportunamente documentati par l'esercizio delle proprie funzioni, nei limiti e con le modalità della vigente normativa in materia di trasferte di cui al D.P.R. n. 411/76 e successive modificazioni e non ha l'obbligo di residenza presso la sede del Gruppo.

ART. 10

Per il coordinamento e la gestione delle emergenze, è costituita una Giunta esecutiva composta dal Presidente del Gruppo, dai Direttori delle strutture di ricerca indicati nei punti 2, 3, 4, 7 e 8 dell'art.7.

La Giunta è convocata dal Presidente del Gruppo e riferisce periodicamente sul suo operato al Consiglio Scientifico.

ART. 11

Ove per l'espletamento dell'attività del Gruppo occorra altro personale, oltre a quello di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, questo potrà essere messo a disposizione presso il Gruppo stesso, anche a seguito di assunzioni disposte ai sensi dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il Gruppo può anche proporre di effettuare assunzioni di personale a contratto a termine (art. 23 del DPR 171/91) e di bandire borse di studio a carico di propri finanziamenti (art. 21 del Regolamento Borse di studio approvato con DP CNR n. 11818 del 25.11.1991pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 305 del 31.12.1991).

ART. 12

I rapporti tecnici delle singole unità di ricerca e la documentazione nominativa del lavoro svolto dal personale scientifico e tecnico dovranno essere conservati nell'archivio della segreteria del Gruppo.

ART. 13

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, ai fini del funzionamento del Gruppo, le norme legislative e regolamentari in vigore per il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

ART. 14

Norma transitoria e finale

Per il primo triennio di vigenza dello statuto sarà presidente del Gruppo il prof. Carlo Gavarini.

Per i responsabili di linea di cui all'art. 5, valgono le designazioni effettuate dal CNR utilizzando le rose di esperti proposte dai Consigli Scientifici da rinnovare, in modo da consentire la pronta attivazione del Gruppo all'atto dell'approvazione del nuovo Statuto.

Per gli esperti di cui all'art. 7, valgono le designazioni effettuate dal CNR.

Roma, lì 16.1.1995

        Il Sottosegretario di Stato                           Il Ministro

per il Coordinamento della Protezione civile        dell'Università e della Ricerca
                                                          Scientifica e Tecnologica