Convenzione 93-95




CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' Dl RICERCA,
SORVEGLIANZA E CONSULENZA TECNICO-
SCIENTIFICA IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE IN MATERIA Dl RISCHIO SISMICO

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno 28 del mese di settembre

tra

il Prefetto Francesco Gravina, coordinatore dell'Ufficio Emergenze, per conto del Dipartimento della Protezione Civile - Via Ulpiano n. 11 (C.F. n. 97018720587) - in prosieguo denominato "Dipartimento"

e

il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma - P.le Aldo Moro, per il Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, nella persona del Presidente prof. Enrico Garaci (C.F CNR 80054330586), in prosieguo denominato "CNR-GNDT"

PREMESSO

- che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 402 di repertorio in data 26 giugno 1993, al Prefetto Emilio del Mese, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, è stata affidata, nelle more dell'attuazione del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, la gestione dei fondi iscritti ai capitoli della rubrica 6 - titoli I e II, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché la gestione del "Fondo per la Protezione Civile";

- che, con provvedimento del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 547 del 19/8/1993 è stato delegato il Prefetto Francesco Gravina a stipulare, per conto del Dipartimento medesimo, la presente convenzione;

- che presupposto essenziale per l'attuazione delle attività e dei compiti di protezione civile previsti dalla legge n. 225, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4, consistenti nell'adozione delle opportune misure di prevenzione ed emergenza è la conoscenza delle condizioni di rischio per le persone, il territorio e l'ambiente, nonché la conoscenza tempestiva della natura e dell'entità dei fenomeni in atto e dell'estensione delle aree colpite o che possono essere colpite;

- che a tali conoscenze si perviene attraverso attività di studio e ricerca di base, attività di sorveglianza e consulenza tecnico-scientifica svolte in maniera continua sul territorio;

- che una tale attività può essere svolta da idonee strutture permanenti di ricerca, individuate, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, articolo 11, comma 1, lettera f), nei Gruppi Nazionali di ricerca scientifica che costituiscono strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

- che, ai sensi del decreto legge n. 159 del 26 maggio 1984, convertito con modificazioni dalla legge n. 363 del 24 luglio 1984 e di successive proroghe, sono stati istituiti presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche gruppi scientifici con finalità di protezione civile e che i gruppi stessi hanno svolto e svolgono tali compiti in maniera continuativa per conto del Dipartimento;

- che il decreto interministeriale del 10 febbraio 1993, in attuazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 17, comma 2, individua e disciplina i Gruppi Nazionali di ricerca scientifica;

- che la suddetta legge e il decreto interministeriale d'attuazione prevedono che le attività dei Gruppi, nell'ambito e per le finalità del Servizio Nazionale della Protezione Civile, siano regolate da convenzioni di durata pluriennale;

- che, in particolare, va regolata mediante convenzione col Consiglio Nazionale delle Ricerche l'attività del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti;

- che un programma di ricerca in materia di rischio sismico e di sorveglianza tecnico-scientifica del territorio in relazione a detto rischio debba avere uno sviluppo di almeno un triennio e coinvolgere le risorse scientifiche nazionali, con apporti anche esteri e che una tale struttura richiede uno specifico assetto organizzativo, da assimilare a quello dei progetti finalizzati del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

- che la Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, di cui all'art. 9 della legge n. 225/1993, nella seduta del 31 marzo 1993 ha fornito, sulla base anche degli schemi di programma già predisposti dal Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, valutazioni e indicazioni sui programmi pluriennali delle attività scientifiche e di sorveglianza da svolgere nel quadro delle finalità sopraindicate;

- che il Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti con nota s.i.p. datata 20 aprile 1993 ha presentato il programma di attività per il triennio 1993-1995 e il programma particolareggiato per il 1993, nonché i relativi piani di spesa;

- che i programmi predetti sono stati sottoposti al parere del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

- che tale Ministero si è espresso favorevolmente, con nota n. SVE/674/B/7.1/8 del 1 deg. luglio 1993;

- che il predetto decreto interministeriale del 10 febbraio 1993 prevede, da parte del Dipartimento, l'esercizio della vigilanza sull'esecuzione della convenzione;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

ARTICOLO 1
(Finalità della convenzione)

La presente convenzione prevede, in materia di rischio sismico, la realizzazione di studi, ricerche, sorveglianza e consulenza tecnico-scientifica, ai fini dell'assolvimento delle attività e dei compiti di protezione civile di cui alla legge n. 225 del 24 febbraio 1992, art.3.

ARTICOLO 2
(Oggetto della convenzione)

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento, in materia di rischio sismico, di un programma triennale di attività coordinate di ricerca, studio, sviluppo, sorveglianza e consulenza tecnico-scientifica attuata anche attraverso immediate azioni di accertamento sopralluogo nei casi d'emergenza o di temuta emergenza, di cui all'articolo 2 del citato decreto interministeriale del 10 febbraio 1993.
Le attività di cui al precedente comma sono specificate negli allegati di cui all'articolo 19 della presente convenzione.

ARTICOLO 3
(Il Direttore)

Il direttore del programma pluriennale, identificato col Direttore del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, ha le attribuzioni ed opera in conformità con le norma vigenti di organizzazione del Gruppo stesso ed ha nei confronti del Dipartimento funzioni di raccordo e di responsabilità nell'attuazione del programma. In particolare, oltre ai compiti stabiliti nella normativa richiamata nel decreto interministeriale del 10 febbraio 1993, il direttore del programma è funzionario delegato del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in conformità alle norme di contabilità vigenti; assicura che il programma stesso venga realizzato secondo le linee progettuali approvate; predispone, previa verifica della pertinenza e della congruità delle spese, gli elementi necessari per le proposte di finanziamento; predispone i progetti esecutivi di attività, di cui al successivo articolo 7; sovrintende e coordina lo svolgimento della ricerca, cura la promozione dell'informazione per la diffusione dei risultati e l'organizzazione di seminari e convegni; predispone le relazioni sul programma, secondo le indicazioni del successivo articolo 8; propone al Dipartimento, sulla base di motivate considerazioni, variazioni ai progetti esecutivi; autorizza e liquida le spese di viaggio e trattamento di missione dei ricercatori e del personale addetto; gestisce il personale temporaneamente affidato all'unita funzionale di direzione, di cui al successivo capoverso; provvede alla rendicontazione dei fondi gestiti come funzionario delegato.
La Direzione del programma pluriennale costituisce un'Unità organica e temporanea del Consiglio Nazionale delle Ricerche, le cui attività vengono contemplate nel Progetto Esecutivo annuale.

ARTICOLO 4
(Disciplina e approvazione del programma pluriennale)

Il programma, di durata triennale, è volto all'acquisizione di conoscenze e innovazioni trasferibili al sistema sociale ed economico e al contesto amministrativo del paese, relativamente ai temi prioritari caratterizzanti le attività e i compiti del Servizio Nazionale della Protezione Civile.
Per l'attuazione del programma il Consiglio Nazionale delle Ricerche si avvale del finanziamento attribuito dal Dipartimento e applica, in analogia alle disposizioni valide per i progetti finalizzati, le norme amministrative e contabili previste dal regolamento approvato con D.P.R. 18 novembre 1979, n. 696 e da eventuali modifiche apportate al regolamento stesso.
Per l'attuazione del programma triennale il CNR-GNDT predispone appositi Progetti Esecutivi annuali, sulla base anche di quanto stabilito nel citato decreto interministeriale del 10 febbraio 1993 agli articoli 2 e 3.

ARTICOLO 5
(Partecipazioni al programma)

Alle attività del programma possono partecipare, qualora il Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti ne ravvisi l'opportunità e previa informazione al Dipartimento, le varie organizzazioni ed enti di ricerca, le amministrazioni dello Stato e gli enti locali, anche con propri finanziamenti mirati e sempre negli interessi del Servizio Nazionale della Protezione civile, previ accordi da stipulare con il CNR-GNDT, che curerà il coordinamento delle attività stesse.

ARTICOLO 6
(Esecuzione degli studi)

Il CNR-GNDT si impegna a provvedere all'attuazione dei singoli progetti esecutivi in conformità alle modalità e ai termini fissati nei successivi articoli 7 e 8 e a tener conto in qualsiasi momento delle indicazioni e degli approfondimenti che potranno essere richiesti dal Dipartimento.

ARTICOLO 7
(Progetti Esecutivi)

I Progetti Esecutivi annuali contengono proposte su obiettivi generali e temi di ricerca, con articolazione secondo obiettivi intermedi; sulle Unità di Ricerca con indicazione degli argomenti di studio, dei finanziamenti proposti, dei prevedibili risultati; sulle collaborazioni professionali necessarie; sulle interazioni con ricerche affini altrimenti finanziate; sulla diffusione e trasferimento dei risultati; sulle attività della Direzione, con previsioni di spesa.
I predetti progetti esecutivi, comprensivi di eventuali variazioni rispetto al programma pluriennale, dovranno essere presentati al Dipartimento entro il 30 settembre di ogni anno, per consentire l'assunzione in tempo utile degli impegni di spesa.
Il programma particolareggiato di attività per il primo anno, allegato al programma triennale, già in fase di realizzazione a partire dal 1 deg. gennaio 1993 come prosecuzione dell'attività svolta dal Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti su richiesta del Dipartimento, rappresenta il Progetto Esecutivo del primo anno.
I Progetti Esecutivi, predisposti dal Consiglio Scientifico del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti sono trasmessi dal CNR-GNDT al Dipartimento della Protezione Civile che, sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, provvederà alle opportune valutazioni e approvazioni.

ARTICOLO 8
(Relazioni sulle attività)

Le relazioni annuali del Direttore del programma, approvate dal Consiglio Scientifico, da presentarsi al Dipartimento entro il 28 febbraio successivo all'anno di riferimento, devono contenere precisi riferimenti alla strutturazione operativa del programma, a singoli temi di ricerca e ai risultati raggiunti dalle Unità Operative e ai più rilevanti obiettivi raggiunti dal programma pluriennale.
La relazione finale del programma pluriennale deve contenere riferimenti ai lavori svolti in relazione agli obiettivi prefissati; ai risultati conseguiti con particolare riguardo al contenuto innovativo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, anche nel quadro internazionale; alle Unità di Ricerca, con valutazioni specifiche di merito; a saggi, rapporti, pubblicazioni; allo stato dell'arte cui si è pervenuti; alle azioni per la diffusione e il trasferimento dei risultati; alla dimostrazione contabile dell'impiego dei fondi ricevuti. La relazione finale è trasmessa al Dipartimento entro il 31 marzo successivo all'ultimo anno di attività.
Le relazioni, di cui ai precedenti commi, sono sottoposte alla valutazione della Commissione di cui all'art. 9 della legge 225/1992, in ordine alla rispondenza dei risultati alle indicazioni di programma.
In aggiunta alle relazioni di cui ai precedenti commi il CNR-GNDT è tenuto a presentare al Dipartimento un rapporto almeno semestrale sull'andamento e l'attuazione del programma.

ARTICOLO 9
(Imprevisti e varianti)

Il Dipartimento, durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, si riserva la facoltà d'introdurre, acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 9 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e quello del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, quelle varianti al programma approvato ai sensi del presente atto che riterrà opportune per il migliore e più completo svolgimento del programma stesso. Tali disposizioni verranno formalmente comunicate al CNR-GNDT che s'impegna ad attuarle nei modi ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
Analoga procedura sarà seguita in relazione a variazioni di programma proposte dal CNR-GNDT.
In entrambi i casi, qualora le prescrizioni del Dipartimento o le formulazioni del CNR-GNDT non rientrino negli impegni assunti per l'esecuzione della convenzione e la copertura finanziaria relativa non trovi spazio nelle risorse assegnate, si dovrà provvedere a concordare interventi finanziari idonei a fronteggiare le variazioni da apportare al programma già approvato.

ARTICOLO 10
(Modalità d'erogazione)

Il finanziamento di ciascun programma annuale oggetto della presente convenzione è erogato al CNR con le seguenti modalità:

a) 50% dell'importo a seguito dell'adozione del decreto d'impegno di spesa;
b) 40% a seguito di presentazione del primo rapporto semestrale, di cui all'art. 8, ultimo comma;
c) 10% alla presentazione della relazione annuale, di cui all'art. 8, comma 1.

ARTICOLO 11
(Impegni sull'intero programma)

Le annualità successive alla prima saranno corrisposte previa approvazione delle relazioni annuali e verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi previsti in ciascun Progetto Esecutivo.

ARTICOLO 12
(Durata)

La presente convenzione ha durata triennale con inizio dal 1 deg. gennaio 1993. Il Dipartimento corrisponderà al Consiglio Nazionale delle Ricerche, per la durata di validità della presente convenzione, un finanziamento, secondo annualità, determinato sulla base del programma del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti di cui all'art. 19, allegato al presente atto.
Il programma potrà annualmente essere integrato e modificato con le modalità riportate agli articoli 7 e 8.

ARTICOLO 13
(Finanziamento)

Per l'esecuzione della presente convenzione è previsto, per l'anno 1993, il finanziamento di £ 3.300 milioni. Al termine del primo anno di finanziamento sarà determinato il finanziamento dei due anni rimanenti, secondo le indicazioni contenute nel programma allegato.

ARTICOLO 14
(Verifiche)

Il Dipartimento, d'intesa con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha la facoltà di effettuare verifiche, constatazioni e accertamenti a mezzo di un apposito comitato di vigilanza, operando nell'interesse della amministrazione e nel rispetto delle esigenze del CNR-GNDT al fine d'accertare il regolare svolgimento delle attività previste nell'allegato programma di studi, ricerche e sorveglianza e di formulare eventuali proposte per l'approfondimento e lo sviluppo di singoli aspetti.
Il comitato è composto da due esperti nominati dal Capo del Dipartimento, sentita la Commissione Nazionale di cui all'art. 9 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, di cui uno con l'incarico di presidente, da un funzionario esperto di contabilità pubblica in servizio presso il Dipartimento e da due rappresentanti del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Il comitato riferisce al Dipartimento con relazioni almeno semestrali in ordine alle attività svolte sulla base della presente convenzione.

ARTICOLO 15
(Documentazione)

Il direttore del progetto vigila sulle modalità di diffusione dei risultati delle ricerche. Il Dipartimento, sentita la Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, di cui all'art. 9 della legge n. 225 del 24 febbraio 1993, ha la facoltà di considerare riservati alcuni documenti ed elaborati.

ARTICOLO 16
(Risoluzione della convenzione)

Il Dipartimento si riserva la facoltà di risolvere in qualunque momento la presente convenzione, qualora emerga che i risultati conseguiti siano manifestamente insoddisfacenti rispetto alle somme erogate e al perseguimento delle finalità oggetto della legge 24 febbraio 1992, n. 225. In tal caso il Dipartimento provvederà al riconoscimento al CNR-GNDT delle attività già effettuate in attuazione della convenzione.

ARTICOLO 17
(Efficacia della convenzione)

La presente convenzione impegna le parti dalla data di registrazione presso la Corte dei Conti del decreto d'approvazione della convenzione.

ARTICOLO 18
(Strutture organizzative)

Sono fatte salve le strutture organizzative dei Gruppi Nazionali, stabilite nei decreti ministeriali 7 maggio 1983, 20 ottobre 1984, 12 dicembre 1984 e 12 febbraio 1992, istitutivi, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, dei Gruppi Nazionali in materia di rischio vulcanico, sismico, idrogeologico e chimico-industriale ed ecologico.

ARTICOLO 19
(Disposizioni finali)

Le premesse e gli allegati programma pluriennale e programma particolareggiato per il 1993 formano parte essenziale ed integrante della presente convenzione.
Tutte le comunicazioni, istanze, richieste ed atti in genere afferenti alla presente convenzione verranno indirizzate al Dipartimento.
E' tuttavia fatto espresso divieto al CNR-GNDT di compensare il personale docente, non docente, ricercatore e tecnico, in quanto si tratta del finanziamento di attività aventi essenziale carattere istituzionale per il CNR-GNDT.

Il decreto d'approvazione della presente convenzione è sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti.

Roma,

        Il Presidente del                               Il Prefetto
Consiglio Nazionale delle Ricerche       Coordinatore dell'Ufficio emergenze

    (Prof. Enrico Garaci)                      (Dott. Francesco Gravina)