L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 15 del mese di maggio
il Dirigente Superiore ing. Fabrizio Ruggiero per conto del Dipartimento della Protezione Civile - Via Ulpiano n. 11 (C.F. n. 97018720587) - in prosieguo denominato "Dipartimento"
il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma - P.le Aldo Moro,
per il Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, nella persona del Presidente
prof. Enrico Garaci (C.F CNR 80054330586), in prosieguo denominato "CNR-GNDT"
- che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1556 di
repertorio in data 26 giugno 1995, al Dirigente Superiore ing. Fabrizio Ruggiero
è stata delegata la stipula dei contratti del Dipartimento;
- che presupposto essenziale per l'attuazione delle attività e dei
compiti di protezione civile previsti dalla legge n. 225 del 24 febbraio
1992, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4, consistenti nell'adozione delle opportune
misure di prevenzione ed emergenza, è la conoscenza delle condizioni
di rischio per le persone, il territorio e l'ambiente, nonché la
conoscenza tempestiva della natura e dell'entità dei fenomeni in atto
e dell'estensione delle aree colpite o che possono essere colpite;
- che a tali conoscenze si perviene attraverso attività di studio
e ricerca di base, attività di sorveglianza e consulenza
tecnico-scientifica svolte in maniera continua sul territorio;
- che una tale attività può essere svolta da idonee strutture
permanenti di ricerca, individuate, ai sensi della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, articolo 11, comma 1, lettera f), nei Gruppi Nazionali di ricerca
scientifica che costituiscono strutture operative del Servizio Nazionale
della Protezione Civile;
- che, ai sensi del decreto legge n.159 del 26 maggio 1984, convertito con
modificazioni dalla legge n. 363 del 24 luglio 1984 e di successive proroghe,
sono stati istituiti presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche gruppi
scientifici con finalità di protezione civile e che i gruppi stessi
hanno svolto e svolgono tali compiti in maniera continuativa per conto del
Dipartimento;
- che il decreto interministeriale del 10 febbraio 1993, in attuazione della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 17, comma 2, individua e disciplina
i Gruppi Nazionali di ricerca scientifica;
- che il decreto interministeriale del 20 gennaio 1995, n. 156 di repertorio,
porta integrazioni e modifiche all'organizzazione del CNR - GNDT;
- che la suddetta legge e il decreto interministeriale d'attuazione prevedono
che le attività dei Gruppi, nell'ambito e per le finalità del
Servizio Nazionale della Protezione Civile, siano regolate da convenzioni
di durata pluriennale;
- che, in particolare, va regolata mediante convenzione col Consiglio Nazionale
delle Ricerche l'attività del GNDT;
- che tale convenzione deve contenere, oltre alle disposizioni in materia
di collaborazione scientifica, la descrizione delle prestazioni che il GNDT
si obbliga a rendere per l'adempimento delle finalità di protezione
civile cui è preposto il Dipartimento ai sensi degli articoli 3, 4
e 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- che un programma di ricerca in materia di rischio sismico e di sorveglianza
tecnico-scientifica del territorio in relazione a detto rischio debba avere
uno sviluppo di almeno un triennio e coinvolgere le risorse scientifiche
nazionali, con apporti anche esteri e che una tale struttura richiede uno
specifico assetto organizzativo, da assimilare a quello dei progetti finalizzati
del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- che con nota n. 114.67-087441 datata 2 agosto 1995 il Consiglio Nazionale
delle Ricerche ha trasmesso il programma di attività per il triennio
1996-1998 e il programma particolareggiato per il 1996, nonché i relativi
piani di spesa, del GNDT;
- che la Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi
Rischi, di cui all'art. 9 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, nella
seduta delle Sezioni I^ e III^ riunite del 14 dicembre 1995, ha approvato,
sulla base degli schemi di programma già predisposti dal GNDT, i programmi
pluriennali delle attività scientifiche e di sorveglianza da svolgere
nel quadro delle finalità sopraindicate;
- che i programmi predetti sono stati sottoposti al parere del Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- che tale Ministero si è espresso favorevolmente, con parere n.
493/CNST/96 datato 9.1.1996 del Consiglio nazionale della scienza e della
tecnologia;
- che la Commissione per la stima della congruità, istituita con decreto
del 1° dicembre 1995, n. 3173 di repertorio, ha ritenuto congruo il
costo delle prestazioni di cui alla presente convenzione;
- che il predetto decreto interministeriale del 10 febbraio 1993 prevede,
da parte del Dipartimento, l'esercizio della vigilanza sull'esecuzione della
convenzione;
tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.
La presente convenzione prevede, in materia di rischio sismico, la realizzazione
di studi, ricerche, sorveglianza e consulenza tecnico-scientifica, ai fini
dell'assolvimento delle attività e dei compiti di protezione civile
di cui alla legge n.225 del 24 febbraio 1992, art.3.
La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento, in materia di rischio
sismico, di un programma triennale di attività coordinate di ricerca,
studio, sviluppo, sorveglianza e consulenza tecnico-scientifica attuata anche
attraverso immediate azioni di accertamento sopralluogo nei casi d'emergenza
o di temuta emergenza, di cui all'articolo 2 del citato decreto interministeriale
del 10 febbraio 1993.
Le attività di cui al precedente comma sono specificate negli allegati
di cui all'articolo 20 della presente convenzione.
Il GNDT, sulla base del programma di ricerca triennale che forma parte integrante
della presente convenzione, è tenuto a elaborare specifici studi e
ricerche sui temi del rischio sismico, nonché a svolgere osservazioni
tecnico-scientifiche sulle aree di maggiore pericolosità, al fine
di fornire al Dipartimento tutti gli elementi conoscitivi necessari per
l'adozione di misure di previsione e prevenzione, nonché di pianificazione
delle emergenze, di cui agli articoli 3, 4 e 17 della legge 225/1992.
- I prodotti della ricerca, riguardanti gli aspetti basilari del rischio
sismico, quali la pericolosità intesa come probabilità che
si verifichi un evento, la definizione degli scenari attesi in termini di
probabilità, la vulnerabilità dell'ambiente fisico, delle
costruzioni e delle infrastrutture e i livelli di rischio conseguenti, prevedono
sistematiche ricerche con metodologie avanzate, indagini in sito, rapporti
e illustrazioni, progetti, cartografie e mappe di dettaglio ed altre elaborazioni
che si rendessero necessarie. Essi vengono forniti in forma grafica e
informatica.
In particolare il GNDT è tenuto a fornire, secondo le cadenze temporali
previste nei successivi articoli 7, 8 e 9:
- carte di pericolosità sismica a livello nazionale e regionale;
- rapporti, elaborati grafici e mappe di vulnerabilità, a livello
nazionale, regionale e locale;
- carte e mappe di rischio sismico atteso, alle varie scale;
- scenari di rischio delle zone sismiche, con particolare riguardo a singole
zone ad alta pericolosità;
- scenari di danno finalizzati alla pianificazione dell'emergenza;
- trasferimento dei risultati delle ricerche in documenti finalizzati al
processo normativo tecnico di settore, anche con riferimento alla pianificazione
delle emergenze e alla interazione con la pianificazione territoriale;
- metodologie e strumenti per il rilievo del danno sismico e di valutazione
dell'agibilità dei sistemi urbani, in emergenza;
- software e manualistica finalizzati alle azioni di prevenzione a livello
provinciale e regionale;
- prodotti multimediali per l'informazione pubblica.
Altri impegni riguardano:
- consulenza nella programmazione nazionale e regionale di previsione e
prevenzione, di cui agli articoli 4, 12 e 13 della L.225/1992;
- interventi a supporto di specifiche esigenze tecnico-scientifiche legate
ad emergenze in atto o temute, compresi i sopralluoghi;
- collaborazioni e supporto ad attività istituzionali del Dipartimento
che si riflettono anche nella richiesta di nuove disposizioni e aggiornamenti
della normativa tecnica di settore, ai sensi della legge 2 febbraio 1974
n.64;
- attività scientifica a supporto delle altre componenti del Servizio
Nazionale della Protezione Civile, con particolare riferimento alle regioni
e ai comuni, di cui all'articolo 6 della citata L.225/1992.
Il Direttore del programma pluriennale, identificato col Presidente del GNDT,
ha le attribuzioni ed opera in conformità con le norme vigenti di
organizzazione del Gruppo stesso ed ha nei confronti del Dipartimento funzioni
di raccordo e di responsabilità nell'attuazione del programma. In
particolare, oltre ai compiti stabiliti nella normativa richiamata nel decreto
interministeriale del 10 febbraio 1993, il Direttore del programma è
funzionario delegato del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in conformità
alle norme di contabilità vigenti; assicura che il programma stesso
venga realizzato secondo le linee progettuali approvate; predispone, previa
verifica della pertinenza e della congruità delle spese, gli elementi
necessari per le proposte di finanziamento; predispone i progetti esecutivi
di attività, di cui al successivo articolo 8; sovrintende e coordina
lo svolgimento della ricerca; cura la promozione dell'informazione per la
diffusione dei risultati e l'organizzazione di seminari e convegni; predispone
le relazioni sul programma, secondo le indicazioni del successivo articolo
9; propone al Dipartimento, sulla base di motivate considerazioni, variazioni
ai progetti esecutivi; autorizza e liquida le spese di viaggio e trattamento
di missione dei ricercatori e del personale addetto; gestisce il personale
temporaneamente affidato all'unità funzionale di direzione, di cui
al successivo capoverso; provvede alla rendicontazione dei fondi gestiti
come funzionario delegato.
La direzione del programma pluriennale costituisce un'unità organica
e temporanea del Consiglio Nazionale delle Ricerche, le cui attività
vengono contemplate nel Progetto Esecutivo annuale.
Il programma, di durata triennale, è volto all'acquisizione di conoscenze
e innovazioni trasferibili al sistema sociale ed economico e al contesto
amministrativo del paese, relativamente ai temi prioritari caratterizzanti
le attività e i compiti del Servizio Nazionale della Protezione
Civile.
Per l'attuazione del programma il Consiglio Nazionale delle Ricerche si avvale
del finanziamento attribuito dal Dipartimento e applica, in analogia alle
disposizioni valide per i progetti finalizzati, le norme amministrative e
contabili previste dal regolamento approvato con D.P.R. 18 novembre 1979,
n. 696 e da eventuali modifiche apportate al regolamento stesso.
Per l'attuazione del programma triennale il GNDT predispone appositi Progetti
Esecutivi annuali, sulla base anche di quanto stabilito nel citato decreto
interministeriale del 10 febbraio 1993, agli articoli 2 e 3.
Alle attività del programma possono partecipare, qualora il GNDT ne
ravvisi l'opportunità e previa informazione al Dipartimento, le varie
organizzazioni ed enti di ricerca, le amministrazioni dello Stato e gli enti
locali, anche con propri finanziamenti mirati e sempre negli interessi del
Servizio Nazionale della Protezione Civile, previ accordi da stipulare con
il GNDT, che curerà il coordinamento delle attività stesse.
Il GNDT si impegna a provvedere all'attuazione dei singoli progetti esecutivi
in conformità alle modalità e ai termini fissati nei successivi
articoli 8 e 9 e a tener conto in qualsiasi momento delle indicazioni e degli
approfondimenti che potranno essere richiesti dal Dipartimento.
I Progetti Esecutivi annuali contengono proposte su obiettivi generali e
temi di ricerca, con articolazione secondo obiettivi intermedi; sulle Unità
di Ricerca, con indicazione degli argomenti di studio, dei finanziamenti
proposti, dei prevedibili risultati; sulle collaborazioni professionali
necessarie; sulle interazioni con ricerche affini altrimenti finanziate;
sulla diffusione e trasferimento dei risultati; sulle attività della
Direzione, con previsioni di spesa.
I predetti Progetti Esecutivi, comprensivi di eventuali variazioni rispetto
al programma pluriennale, dovranno essere presentati al Dipartimento entro
il 30 settembre di ogni anno, per consentire l'assunzione in tempo utile
degli impegni di spesa.
Il programma particolareggiato di attività per il primo anno, allegato
al Programma Triennale, rappresenta il Progetto Esecutivo del primo anno.
I Progetti Esecutivi, predisposti dal Consiglio Scientifico del GNDT sono
trasmessi dal CNR-GNDT al Dipartimento della Protezione Civile che, sentito
il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica,
provvederà alle opportune valutazioni e approvazioni.
Le relazioni annuali del Direttore del programma, approvate dal Consiglio
Scientifico, da presentarsi al Dipartimento entro il 28 febbraio successivo
all'anno di riferimento, devono contenere precisi riferimenti alla strutturazione
operativa del programma, a singoli temi di ricerca e ai risultati raggiunti
dalle unità operative e ai più rilevanti obiettivi raggiunti
dal programma pluriennale.
La relazione finale del programma pluriennale deve contenere riferimenti
ai lavori svolti in relazione agli obiettivi prefissati; ai risultati conseguiti
con particolare riguardo al contenuto innovativo delle conoscenze scientifiche
e tecnologiche, anche nel quadro internazionale; alle Unità di Ricerca,
con valutazioni specifiche di merito; a saggi, rapporti, pubblicazioni; allo
stato dell'arte cui si è pervenuti; alle azioni per la diffusione
e il trasferimento dei risultati; alla dimostrazione contabile dell'impiego
dei fondi ricevuti. La relazione finale è trasmessa al Dipartimento
entro il 31 marzo successivo all'ultimo anno di attività.
Le relazioni, di cui ai precedenti commi, sono sottoposte alla valutazione
della Commissione di cui all'art.9 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992,
in ordine alla rispondenza dei risultati alle indicazioni di programma. In
aggiunta alle relazioni di cui ai precedenti commi il CNR-GNDT è tenuto
a presentare al Dipartimento un rapporto almeno semestrale sull'andamento
e l'attuazione del programma.
Il Dipartimento, durante l'esecuzione delle attività oggetto della
presente convenzione, si riserva la facoltà d'introdurre, acquisito
il parere della Commissione di cui all'art.9 della Legge n. 225 del 24 febbraio
1992 e quello del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica, quelle varianti al programma approvato ai sensi del presente
atto che riterrà opportune per il migliore e più completo
svolgimento del programma stesso. Tali disposizioni verranno formalmente
comunicate al GNDT, che s'impegna ad attuarle nei modi ed entro i limiti
previsti dalla normativa vigente.
Analoga procedura sarà seguita in relazione a variazioni di programma
proposte dal CNR-GNDT.
In entrambi i casi, qualora le prescrizioni del Dipartimento o le formulazioni
del CNR-GNDT non rientrino negli impegni assunti per l'esecuzione della
convenzione e la copertura finanziaria relativa non trovi spazio nelle risorse
assegnate, si dovrà provvedere a concordare interventi finanziari
idonei a fronteggiare le variazioni da apportare al programma già
approvato.
Il finanziamento di ciascun programma annuale oggetto della presente convenzione
è erogato al Consiglio Nazionale delle Ricerche con le seguenti
modalità:
a) 50% dell'importo a seguito dell'adozione del decreto d'impegno di spesa;
b) 40% a seguito di presentazione del primo rapporto semestrale, di cui
all'art.9, ultimo comma;
c) 10% alla presentazione della relazione annuale, di cui all'art. 9, primo
comma.
Le annualità successive alla prima saranno corrisposte previa approvazione
delle relazioni annuali e verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi
previsti in ciascun progetto esecutivo.
La presente convenzione ha durata triennale con inizio dal 1° gennaio
1996. Il Dipartimento corrisponderà al Consiglio Nazionale delle Ricerche,
per la durata di validità della presente convenzione, un finanziamento,
secondo annualità, determinato sulla base del programma del GNDT,
di cui all'art. 20, allegato al presente atto.
Il programma potrà annualmente essere integrato e modificato con le
modalità riportate agli articoli 8 e 9, mediante atto aggiuntivo.
Per l'esecuzione della presente convenzione è previsto, per l'anno
1996, il finanziamento di £. 4.800 milioni. Il finanziamento dei due
anni rimanenti, secondo le indicazioni contenute nel programma allegato,
è fissato in £. 5000 milioni per l'anno 1997 e £. 5000 milioni
per l'anno 1998.
Il Dipartimento, d'intesa con il Ministero dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica, effettua verifiche, constatazioni e
accertamenti a mezzo di un apposito Comitato di Vigilanza e controllo, operando
nell'interesse dell'Amministrazione e nel rispetto delle esigenze del CNR-GNDT,
al fine d'accertare, con cadenza almeno annuale, il regolare svolgimento
delle attività previste nell'allegato programma di studi, ricerche
e sorveglianza e di formulare eventuali proposte per l'approfondimento e
lo sviluppo di singoli aspetti.
Il Comitato è composto da tre membri, nominati dal Sottosegretario
di Stato per la Protezione Civile, composto da un docente universitario esperto
nella materia oggetto della presente convenzione coll'incarico di presidente,
un rappresentante del Dipartimento e un rappresentante del Ministero del
Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato.
Il Comitato riferisce al Dipartimento con relazioni almeno annuali in ordine
alle attività svolte sulla base della presente convenzione.
Il Direttore del progetto vigila sulle modalità di diffusione dei
risultati delle ricerche. Il Dipartimento, sentita la Commissione Nazionale
per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, di cui all'art. 9 della
legge n. 225 del 24 febbraio 1992, ha la facoltà di considerare riservati
alcuni documenti ed elaborati.
Il Dipartimento si riserva la facoltà di risolvere in qualunque momento
la presente convenzione, qualora emerga che i risultati conseguiti siano
manifestamente insoddisfacenti rispetto alle somme erogate e al perseguimento
delle finalità oggetto della legge 24 febbraio 1992, n.225. In tal
caso il Dipartimento provvederà al riconoscimento al CNR-GNDT delle
attività già effettuate in attuazione della convenzione.
La presente convenzione, mentre vincola il CNR-GNDT dal momento della sua
sottoscrizione, avrà effetto, nei riguardi del Dipartimento, solo
dopo l'approvazione e la registrazione del relativo decreto nei modi di
legge.
Sono fatte salve le strutture organizzative dei Gruppi Nazionali, stabilite
nei decreti interministeriali 7 maggio 1983, 20 ottobre 1984, 12 dicembre
1984 e 12 febbraio 1992 e successive integrazioni e modifiche, istitutivi,
presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, dei Gruppi Nazionali in materia
di rischio vulcanico, sismico, idrogeologico e chimico-industriale ed
ecologico.
Le premesse e gli allegati programma pluriennale e programma particolareggiato
per il 1996 formano parte essenziale ed integrante della presente convenzione.
Tutte le comunicazioni, istanze, richieste ed atti in genere afferenti alla
presente convenzione verranno indirizzate al Dipartimento.
E' tuttavia fatto espresso divieto al CNR-GNDT di compensare il personale
docente, non docente, ricercatore e tecnico, in quanto si tratta del
finanziamento di attività aventi essenziale carattere istituzionale
per il GNDT.
Il decreto d'approvazione della presente convenzione è sottoposto
alla registrazione della Corte dei Conti.
Roma,
CONSIGLIO NAZIONALE |
DIPARTIMENTO DELLA |
(L'ufficiale rogante: Dott. ssa Carla Faina)