Convenzione 96-98




CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI RICERCA,
SORVEGLIANZA E CONSULENZA TECNICO-
SCIENTIFICA IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE IN MATERIA DI RISCHIO SISMICO



L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 15 del mese di maggio

tra

il Dirigente Superiore ing. Fabrizio Ruggiero per conto del Dipartimento della Protezione Civile - Via Ulpiano n. 11 (C.F. n. 97018720587) - in prosieguo denominato "Dipartimento"

e


il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma - P.le Aldo Moro, per il Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, nella persona del Presidente prof. Enrico Garaci (C.F CNR 80054330586), in prosieguo denominato "CNR-GNDT"

PREMESSO

- che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1556 di repertorio in data 26 giugno 1995, al Dirigente Superiore ing. Fabrizio Ruggiero è stata delegata la stipula dei contratti del Dipartimento;

- che presupposto essenziale per l'attuazione delle attività e dei compiti di protezione civile previsti dalla legge n. 225 del 24 febbraio 1992, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4, consistenti nell'adozione delle opportune misure di prevenzione ed emergenza, è la conoscenza delle condizioni di rischio per le persone, il territorio e l'ambiente, nonché la conoscenza tempestiva della natura e dell'entità dei fenomeni in atto e dell'estensione delle aree colpite o che possono essere colpite;

- che a tali conoscenze si perviene attraverso attività di studio e ricerca di base, attività di sorveglianza e consulenza tecnico-scientifica svolte in maniera continua sul territorio;

- che una tale attività può essere svolta da idonee strutture permanenti di ricerca, individuate, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, articolo 11, comma 1, lettera f), nei Gruppi Nazionali di ricerca scientifica che costituiscono strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

- che, ai sensi del decreto legge n.159 del 26 maggio 1984, convertito con modificazioni dalla legge n. 363 del 24 luglio 1984 e di successive proroghe, sono stati istituiti presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche gruppi scientifici con finalità di protezione civile e che i gruppi stessi hanno svolto e svolgono tali compiti in maniera continuativa per conto del Dipartimento;

- che il decreto interministeriale del 10 febbraio 1993, in attuazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 17, comma 2, individua e disciplina i Gruppi Nazionali di ricerca scientifica;

- che il decreto interministeriale del 20 gennaio 1995, n. 156 di repertorio, porta integrazioni e modifiche all'organizzazione del CNR - GNDT;

- che la suddetta legge e il decreto interministeriale d'attuazione prevedono che le attività dei Gruppi, nell'ambito e per le finalità del Servizio Nazionale della Protezione Civile, siano regolate da convenzioni di durata pluriennale;

- che, in particolare, va regolata mediante convenzione col Consiglio Nazionale delle Ricerche l'attività del GNDT;

- che tale convenzione deve contenere, oltre alle disposizioni in materia di collaborazione scientifica, la descrizione delle prestazioni che il GNDT si obbliga a rendere per l'adempimento delle finalità di protezione civile cui è preposto il Dipartimento ai sensi degli articoli 3, 4 e 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

- che un programma di ricerca in materia di rischio sismico e di sorveglianza tecnico-scientifica del territorio in relazione a detto rischio debba avere uno sviluppo di almeno un triennio e coinvolgere le risorse scientifiche nazionali, con apporti anche esteri e che una tale struttura richiede uno specifico assetto organizzativo, da assimilare a quello dei progetti finalizzati del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

- che con nota n. 114.67-087441 datata 2 agosto 1995 il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha trasmesso il programma di attività per il triennio 1996-1998 e il programma particolareggiato per il 1996, nonché i relativi piani di spesa, del GNDT;

- che la Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, di cui all'art. 9 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, nella seduta delle Sezioni I^ e III^ riunite del 14 dicembre 1995, ha approvato, sulla base degli schemi di programma già predisposti dal GNDT, i programmi pluriennali delle attività scientifiche e di sorveglianza da svolgere nel quadro delle finalità sopraindicate;

- che i programmi predetti sono stati sottoposti al parere del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

- che tale Ministero si è espresso favorevolmente, con parere n. 493/CNST/96 datato 9.1.1996 del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia;

- che la Commissione per la stima della congruità, istituita con decreto del 1° dicembre 1995, n. 3173 di repertorio, ha ritenuto congruo il costo delle prestazioni di cui alla presente convenzione;

- che il predetto decreto interministeriale del 10 febbraio 1993 prevede, da parte del Dipartimento, l'esercizio della vigilanza sull'esecuzione della convenzione;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.


ARTICOLO 1
(Finalità della convenzione)

La presente convenzione prevede, in materia di rischio sismico, la realizzazione di studi, ricerche, sorveglianza e consulenza tecnico-scientifica, ai fini dell'assolvimento delle attività e dei compiti di protezione civile di cui alla legge n.225 del 24 febbraio 1992, art.3.

ARTICOLO 2
(Oggetto della convenzione)

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento, in materia di rischio sismico, di un programma triennale di attività coordinate di ricerca, studio, sviluppo, sorveglianza e consulenza tecnico-scientifica attuata anche attraverso immediate azioni di accertamento sopralluogo nei casi d'emergenza o di temuta emergenza, di cui all'articolo 2 del citato decreto interministeriale del 10 febbraio 1993.
Le attività di cui al precedente comma sono specificate negli allegati di cui all'articolo 20 della presente convenzione.

ARTICOLO 3
(Prestazioni del GNDT)

Il GNDT, sulla base del programma di ricerca triennale che forma parte integrante della presente convenzione, è tenuto a elaborare specifici studi e ricerche sui temi del rischio sismico, nonché a svolgere osservazioni tecnico-scientifiche sulle aree di maggiore pericolosità, al fine di fornire al Dipartimento tutti gli elementi conoscitivi necessari per l'adozione di misure di previsione e prevenzione, nonché di pianificazione delle emergenze, di cui agli articoli 3, 4 e 17 della legge 225/1992.

- I prodotti della ricerca, riguardanti gli aspetti basilari del rischio sismico, quali la pericolosità intesa come probabilità che si verifichi un evento, la definizione degli scenari attesi in termini di probabilità, la vulnerabilità dell'ambiente fisico, delle costruzioni e delle infrastrutture e i livelli di rischio conseguenti, prevedono sistematiche ricerche con metodologie avanzate, indagini in sito, rapporti e illustrazioni, progetti, cartografie e mappe di dettaglio ed altre elaborazioni che si rendessero necessarie. Essi vengono forniti in forma grafica e informatica.
In particolare il GNDT è tenuto a fornire, secondo le cadenze temporali previste nei successivi articoli 7, 8 e 9:

- carte di pericolosità sismica a livello nazionale e regionale;
- rapporti, elaborati grafici e mappe di vulnerabilità, a livello nazionale, regionale e locale;
- carte e mappe di rischio sismico atteso, alle varie scale;
- scenari di rischio delle zone sismiche, con particolare riguardo a singole zone ad alta pericolosità;
- scenari di danno finalizzati alla pianificazione dell'emergenza;
- trasferimento dei risultati delle ricerche in documenti finalizzati al processo normativo tecnico di settore, anche con riferimento alla pianificazione delle emergenze e alla interazione con la pianificazione territoriale;
- metodologie e strumenti per il rilievo del danno sismico e di valutazione dell'agibilità dei sistemi urbani, in emergenza;
- software e manualistica finalizzati alle azioni di prevenzione a livello provinciale e regionale;
- prodotti multimediali per l'informazione pubblica.

Altri impegni riguardano:

- consulenza nella programmazione nazionale e regionale di previsione e prevenzione, di cui agli articoli 4, 12 e 13 della L.225/1992;
- interventi a supporto di specifiche esigenze tecnico-scientifiche legate ad emergenze in atto o temute, compresi i sopralluoghi;
- collaborazioni e supporto ad attività istituzionali del Dipartimento che si riflettono anche nella richiesta di nuove disposizioni e aggiornamenti della normativa tecnica di settore, ai sensi della legge 2 febbraio 1974 n.64;
- attività scientifica a supporto delle altre componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile, con particolare riferimento alle regioni e ai comuni, di cui all'articolo 6 della citata L.225/1992.

ARTICOLO 4
(Il Direttore)

Il Direttore del programma pluriennale, identificato col Presidente del GNDT, ha le attribuzioni ed opera in conformità con le norme vigenti di organizzazione del Gruppo stesso ed ha nei confronti del Dipartimento funzioni di raccordo e di responsabilità nell'attuazione del programma. In particolare, oltre ai compiti stabiliti nella normativa richiamata nel decreto interministeriale del 10 febbraio 1993, il Direttore del programma è funzionario delegato del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in conformità alle norme di contabilità vigenti; assicura che il programma stesso venga realizzato secondo le linee progettuali approvate; predispone, previa verifica della pertinenza e della congruità delle spese, gli elementi necessari per le proposte di finanziamento; predispone i progetti esecutivi di attività, di cui al successivo articolo 8; sovrintende e coordina lo svolgimento della ricerca; cura la promozione dell'informazione per la diffusione dei risultati e l'organizzazione di seminari e convegni; predispone le relazioni sul programma, secondo le indicazioni del successivo articolo 9; propone al Dipartimento, sulla base di motivate considerazioni, variazioni ai progetti esecutivi; autorizza e liquida le spese di viaggio e trattamento di missione dei ricercatori e del personale addetto; gestisce il personale temporaneamente affidato all'unità funzionale di direzione, di cui al successivo capoverso; provvede alla rendicontazione dei fondi gestiti come funzionario delegato.
La direzione del programma pluriennale costituisce un'unità organica e temporanea del Consiglio Nazionale delle Ricerche, le cui attività vengono contemplate nel Progetto Esecutivo annuale.

ARTICOLO 5
(Disciplina e approvazione del programma pluriennale)

Il programma, di durata triennale, è volto all'acquisizione di conoscenze e innovazioni trasferibili al sistema sociale ed economico e al contesto amministrativo del paese, relativamente ai temi prioritari caratterizzanti le attività e i compiti del Servizio Nazionale della Protezione Civile.
Per l'attuazione del programma il Consiglio Nazionale delle Ricerche si avvale del finanziamento attribuito dal Dipartimento e applica, in analogia alle disposizioni valide per i progetti finalizzati, le norme amministrative e contabili previste dal regolamento approvato con D.P.R. 18 novembre 1979, n. 696 e da eventuali modifiche apportate al regolamento stesso.
Per l'attuazione del programma triennale il GNDT predispone appositi Progetti Esecutivi annuali, sulla base anche di quanto stabilito nel citato decreto interministeriale del 10 febbraio 1993, agli articoli 2 e 3.

ARTICOLO 6
(Partecipazioni al programma)

Alle attività del programma possono partecipare, qualora il GNDT ne ravvisi l'opportunità e previa informazione al Dipartimento, le varie organizzazioni ed enti di ricerca, le amministrazioni dello Stato e gli enti locali, anche con propri finanziamenti mirati e sempre negli interessi del Servizio Nazionale della Protezione Civile, previ accordi da stipulare con il GNDT, che curerà il coordinamento delle attività stesse.

ARTICOLO 7
(Esecuzione degli studi)

Il GNDT si impegna a provvedere all'attuazione dei singoli progetti esecutivi in conformità alle modalità e ai termini fissati nei successivi articoli 8 e 9 e a tener conto in qualsiasi momento delle indicazioni e degli approfondimenti che potranno essere richiesti dal Dipartimento.

ARTICOLO 8
(Progetti Esecutivi)

I Progetti Esecutivi annuali contengono proposte su obiettivi generali e temi di ricerca, con articolazione secondo obiettivi intermedi; sulle Unità di Ricerca, con indicazione degli argomenti di studio, dei finanziamenti proposti, dei prevedibili risultati; sulle collaborazioni professionali necessarie; sulle interazioni con ricerche affini altrimenti finanziate; sulla diffusione e trasferimento dei risultati; sulle attività della Direzione, con previsioni di spesa.
I predetti Progetti Esecutivi, comprensivi di eventuali variazioni rispetto al programma pluriennale, dovranno essere presentati al Dipartimento entro il 30 settembre di ogni anno, per consentire l'assunzione in tempo utile degli impegni di spesa.

Il programma particolareggiato di attività per il primo anno, allegato al Programma Triennale, rappresenta il Progetto Esecutivo del primo anno.
I Progetti Esecutivi, predisposti dal Consiglio Scientifico del GNDT sono trasmessi dal CNR-GNDT al Dipartimento della Protezione Civile che, sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, provvederà alle opportune valutazioni e approvazioni.

ARTICOLO 9
(Relazioni sulle attività)

Le relazioni annuali del Direttore del programma, approvate dal Consiglio Scientifico, da presentarsi al Dipartimento entro il 28 febbraio successivo all'anno di riferimento, devono contenere precisi riferimenti alla strutturazione operativa del programma, a singoli temi di ricerca e ai risultati raggiunti dalle unità operative e ai più rilevanti obiettivi raggiunti dal programma pluriennale.

La relazione finale del programma pluriennale deve contenere riferimenti ai lavori svolti in relazione agli obiettivi prefissati; ai risultati conseguiti con particolare riguardo al contenuto innovativo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, anche nel quadro internazionale; alle Unità di Ricerca, con valutazioni specifiche di merito; a saggi, rapporti, pubblicazioni; allo stato dell'arte cui si è pervenuti; alle azioni per la diffusione e il trasferimento dei risultati; alla dimostrazione contabile dell'impiego dei fondi ricevuti. La relazione finale è trasmessa al Dipartimento entro il 31 marzo successivo all'ultimo anno di attività.
Le relazioni, di cui ai precedenti commi, sono sottoposte alla valutazione della Commissione di cui all'art.9 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, in ordine alla rispondenza dei risultati alle indicazioni di programma. In aggiunta alle relazioni di cui ai precedenti commi il CNR-GNDT è tenuto a presentare al Dipartimento un rapporto almeno semestrale sull'andamento e l'attuazione del programma.

ARTICOLO 10
(Imprevisti e varianti)

Il Dipartimento, durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, si riserva la facoltà d'introdurre, acquisito il parere della Commissione di cui all'art.9 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e quello del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, quelle varianti al programma approvato ai sensi del presente atto che riterrà opportune per il migliore e più completo svolgimento del programma stesso. Tali disposizioni verranno formalmente comunicate al GNDT, che s'impegna ad attuarle nei modi ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
Analoga procedura sarà seguita in relazione a variazioni di programma proposte dal CNR-GNDT.
In entrambi i casi, qualora le prescrizioni del Dipartimento o le formulazioni del CNR-GNDT non rientrino negli impegni assunti per l'esecuzione della convenzione e la copertura finanziaria relativa non trovi spazio nelle risorse assegnate, si dovrà provvedere a concordare interventi finanziari idonei a fronteggiare le variazioni da apportare al programma già approvato.

ARTICOLO 11
(Modalità d'erogazione)

Il finanziamento di ciascun programma annuale oggetto della presente convenzione è erogato al Consiglio Nazionale delle Ricerche con le seguenti modalità:

a) 50% dell'importo a seguito dell'adozione del decreto d'impegno di spesa;
b) 40% a seguito di presentazione del primo rapporto semestrale, di cui all'art.9, ultimo comma;
c) 10% alla presentazione della relazione annuale, di cui all'art. 9, primo comma.

ARTICOLO 12
(Impegni sull'intero programma)

Le annualità successive alla prima saranno corrisposte previa approvazione delle relazioni annuali e verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi previsti in ciascun progetto esecutivo.

ARTICOLO 13
(Durata)

La presente convenzione ha durata triennale con inizio dal 1° gennaio 1996. Il Dipartimento corrisponderà al Consiglio Nazionale delle Ricerche, per la durata di validità della presente convenzione, un finanziamento, secondo annualità, determinato sulla base del programma del GNDT, di cui all'art. 20, allegato al presente atto.
Il programma potrà annualmente essere integrato e modificato con le modalità riportate agli articoli 8 e 9, mediante atto aggiuntivo.

ARTICOLO 14
(Oneri finanziari)

Per l'esecuzione della presente convenzione è previsto, per l'anno 1996, il finanziamento di £. 4.800 milioni. Il finanziamento dei due anni rimanenti, secondo le indicazioni contenute nel programma allegato, è fissato in £. 5000 milioni per l'anno 1997 e £. 5000 milioni per l'anno 1998.

ARTICOLO 15
(Verifiche)

Il Dipartimento, d'intesa con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, effettua verifiche, constatazioni e accertamenti a mezzo di un apposito Comitato di Vigilanza e controllo, operando nell'interesse dell'Amministrazione e nel rispetto delle esigenze del CNR-GNDT, al fine d'accertare, con cadenza almeno annuale, il regolare svolgimento delle attività previste nell'allegato programma di studi, ricerche e sorveglianza e di formulare eventuali proposte per l'approfondimento e lo sviluppo di singoli aspetti.
Il Comitato è composto da tre membri, nominati dal Sottosegretario di Stato per la Protezione Civile, composto da un docente universitario esperto nella materia oggetto della presente convenzione coll'incarico di presidente, un rappresentante del Dipartimento e un rappresentante del Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato.
Il Comitato riferisce al Dipartimento con relazioni almeno annuali in ordine alle attività svolte sulla base della presente convenzione.

ARTICOLO 16
(Documentazione)

Il Direttore del progetto vigila sulle modalità di diffusione dei risultati delle ricerche. Il Dipartimento, sentita la Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, di cui all'art. 9 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, ha la facoltà di considerare riservati alcuni documenti ed elaborati.

ARTICOLO 17
(Risoluzione della convenzione)

Il Dipartimento si riserva la facoltà di risolvere in qualunque momento la presente convenzione, qualora emerga che i risultati conseguiti siano manifestamente insoddisfacenti rispetto alle somme erogate e al perseguimento delle finalità oggetto della legge 24 febbraio 1992, n.225. In tal caso il Dipartimento provvederà al riconoscimento al CNR-GNDT delle attività già effettuate in attuazione della convenzione.


ARTICOLO 18
(Efficacia della convenzione)

La presente convenzione, mentre vincola il CNR-GNDT dal momento della sua sottoscrizione, avrà effetto, nei riguardi del Dipartimento, solo dopo l'approvazione e la registrazione del relativo decreto nei modi di legge.

ARTICOLO 19
(Strutture organizzative)

Sono fatte salve le strutture organizzative dei Gruppi Nazionali, stabilite nei decreti interministeriali 7 maggio 1983, 20 ottobre 1984, 12 dicembre 1984 e 12 febbraio 1992 e successive integrazioni e modifiche, istitutivi, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, dei Gruppi Nazionali in materia di rischio vulcanico, sismico, idrogeologico e chimico-industriale ed ecologico.

ARTICOLO 20
(Disposizioni finali)

Le premesse e gli allegati programma pluriennale e programma particolareggiato per il 1996 formano parte essenziale ed integrante della presente convenzione. Tutte le comunicazioni, istanze, richieste ed atti in genere afferenti alla presente convenzione verranno indirizzate al Dipartimento.

E' tuttavia fatto espresso divieto al CNR-GNDT di compensare il personale docente, non docente, ricercatore e tecnico, in quanto si tratta del finanziamento di attività aventi essenziale carattere istituzionale per il GNDT.

Il decreto d'approvazione della presente convenzione è sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti.

Roma,

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
- PRESIDENTE -
(Prof. Enrico Garaci)

DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE
- DIRIGENTE -
(Ing. Fabrizio Ruggiero)



(L'ufficiale rogante: Dott. ssa Carla Faina)