Legge 24 febbraio 1992, n. 225

 

Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

 

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

 

 

Art. 1
Servizio nazionale della protezione civile

  1. è istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'articolo 9, commi I e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per i1 conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

  3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2; il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n 400.

 

Art. 2
Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze

  1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

    1. eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

    2. eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

    3. calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

 

Art. 3
Attività e compiti di protezione civile

  1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria cd indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

  2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

  3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

  4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

  5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

  6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessita imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.

 

Art. 4
Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso

  1. Il Dipartimento della protezione civile predispone, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri e in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8, i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.

  2. I programmi nazionali di cui al comma 1 sono adottati avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.

  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, al fine di consentire opportune verifiche della efficienza dei programmi e dei piani di cui al comma 1 del presente articolo dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni, promuove, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e delle catastrofi ed impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato.

 

Art. 5
Stato di emergenza e potere di ordinanza

  1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

  2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

  4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

  5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

  6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

Art. 6
Componenti del Servizio nazionale della protezione civile

  1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

  2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.

  3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonché le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.

  4. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.

  5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

Art. 7
Organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile

  1. Sono istituiti presso il Dipartimento della protezione civile, quali organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile.

 

Art. 8
Consiglio nazionale della protezione civile

  1. Il Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei Ministri, determina i criteri di massima in ordine:

    1. ai programmi di previsione e prevenzione delle calamita;

    2. ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;

    3. all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile;

    4. alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.

  2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio.

  3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte:

a.   i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati;

b.   i Presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati;

c.    rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane;

d.   rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato.

 

 

Art. 9
Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

  1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.

  2. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio.

  3. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione.

 

Art. 10
Comitato operativo della protezione civile

  1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della attività di emergenza è istituito il Comitato operativo della protezione civile.

  2. Il Comitato:

a.   esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'articolo 14;

b.   valuta le notizie, i dati e le richieste provenenti dalle zone interessate all'emergenza;

c.    coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso;

d.   promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.

  1. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo I, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a ciò delegato.

  2. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.

  4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o Amministrazioni.

 

Art. 11
Strutture operative nazionali del Servizio

  1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

a.   il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;

b.   le Forze armate;

c.    le Forze di polizia;

d.   il Corpo forestale dello Stato;

e.   i Servizi tecnici nazionali;

f.     i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;

g.   la Croce Rossa Italiana;

h.   le strutture del Servizio sanitario nazionale;

i.     le organizzazioni di volontariato;

j.     il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

  1. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile; le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

  2. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

  3. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile.

 

Art. 12
Competenze delle regioni

  1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamita, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di - attuazione partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.

  2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n.142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni di programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.

  3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.

  4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi; le leggi regionali in materia.

 

Art. 13
Competenze delle province

  1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n, 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.

  2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.

 

Art. 14  

Competenze del prefetto

  1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.

  2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:

a.   informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;

b.   assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;

c.    adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurale i primi soccorsi;

d.   vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.

  1. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.

  2. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura .della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.

Art. 15
Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco

  1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.

  2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.

  3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

  4. Quando la calamita naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli autorità comunale di protezione civile.

 

Art. 16
Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta

  1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale.

  2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante.

 

Art. 17
Gruppi nazionali di ricerca scientifica

  1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica.

  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività.

 

Art. 18
Volontariato

  1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamita naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.

  2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.

  3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a.  la previsione di procedure per la concessione alle associazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;

b.  la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle associazioni attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile;

c.   i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.

 

 

Art. 19
Norma finanziaria

  1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.

  2. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al "Fondo per la protezione civile" di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n.428, convertito, con modificazioni, della legge 12 agosto 1982, n.547, nonché quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorché non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.

  4. I versamenti di fondi da parte di enti o privati per !e esigenze di protezione civile confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai rispettivi capitoli di spesa, con decreti del Ministro del tesoro.

  5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1.

 

Art. 20  

Disciplina delle ispezioni

  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento volto ad introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione delle attività amministrative relative agli interventi di emergenza.

  2. Il regolamento è tenuto ad assicurare la periodicità delle ispezioni e delle verifiche che devono riguardare sia la gestione finanziaria degli interventi che l'esecuzione delle attività e l'affidamento delle medesime a funzionari ministeriali competenti nei singoli settori.

  3. Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

Art. 21  

Abrogazione delle nonne incompatibili

  1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

Data a Roma, addì 24 febbraio 1992

 

COSSIGA

 

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

visto, il Guardasigilli: MARTELLI

 

 

NOTE

 

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

Note all'art. 1:

La legge n.400/1988 sovente citata nel presente provvedimento. riguarda la disciplina attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Se ne trascrivono qui i primi due commi dell'art. 9: "1. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, può nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministri .senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio dei Ministri. con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. 2. Ogni qual volta la legge assegni compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio e questi non venga nominato ai sensi del comma 1, tali compiti si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri che può delegarli ad altro ministro". ‘art. 21 della medesima legge n. 400/1988 prevede l'istituzione in seno alla Presidenza del Consiglio di uffici e dipartimenti; in particolare, i commi 5, 6 e 7 dispongono: "5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente. 6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilità di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato. 7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza".

 

Nota all'art. 4:

L'art. 9 della legge n. 183/1989 recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, contiene minuziose disposizioni sui servizi tecnici nazionali, prevedendo, anzitutto, la costituzione dei seguenti servizi: idrografico e mareografico; sismico; dighe; geologico.

 

Nota all'art. 5:

La legge n. 142/1990 riguarda l'ordinamento delle autonomie locali. L'art. 47, comma 1, dispone: "Tutte le deliberazioni comunali e provinciali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge".

 

Note all'art. 6:

Della legge n. 183/1989 (vedi sopra nota all'art. 4) si trascrivono i commi 5 e 6 dell'art. 9: "5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un sistema informativo unico ed una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo con le amministrazioni statali le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari. All'organizzazione ed alla gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto nazionale di geofisica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 31 dicembre 1991, le iniziative adottate in attuazione e nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di: monitoraggio, confluiscono nei servizi tecnici nazionali. 6. Nell'ambito del Comitato dei ministri di cui all'art. 4, ciascuno dei ministri che lo compongono propone, nel settore di sua competenza, le misure di indirizzo e di coordinamento volte alla completa realizzazione del sistema informativo e della rete integrati di cui al comma 5, ed in particolare le priorità nel rilevamento e nella predisposizione della base di dati". Della legge n. 400/1988 viene richiamato l'art. 17, comma 1, che si trascrive: 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei. conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

 

Nota agli articoli 8 e 11:

Per quanto riguarda il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda la seconda nota all'art. 6.

 

Nota all'art. 12:

La legge n. 142/1990 riguarda, come detto sopra in nota all'art. 5, l'ordinamento delle autonomie locali.

 

Nota all'art. 13:

La medesima legge n. 142/1990 (v. nota precedente) agli articoli 14 e 15 disciplina, in particolare, le funzioni e i compiti delle regioni.

 

Nota all'art. 15:

Per il titolo della legge n 142/1990 si veda la nota all'art. 12.

 

Nota all'articolo 18:

Per l'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda la seconda nota all'art. 6. L'ordinanza n. 1675/FPC contiene norme in materia di volontariato, di protezione civile e misure volte alla sua tutela. Se ne trascrive l'art. 1: "Art.1. L'art.11 della legge 24 luglio 1984, n.363, si applica all'opera di soccorso ed assistenza prestata in occasione di calamità naturali o catastrofi ed allo svolgimento delle attività di addestramento ed alle esercitazioni organizzate dalle associazioni del volontariato di cui al successivo comma. Sono considerate attività di previsione e prevenzione nell'ambito del volontariato di protezione civile, attività di formazione, l'addestramento e le esercitazioni organizzate dalle associazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 359/FPC/ZA del 6 ottobre 1984, previamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il parere del prefetto territorialmente competente o autorità regionale di protezione civile, se sussiste. Il D.L. n. 159/1984 reca: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania". Questo il testo dell'art.11: "Art.11. Fino all'entrata in vigore della legge di disciplina organica della materia, e comunque non oltre il 31 marzo 1985, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi delle prestazioni dei gruppi associati attività di previsione, prevenzione e soccorso, provvedendo, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, a rimborsare, sentite le regioni e gli enti locali interessati, le spese nei periodi di impiego degli aderenti alle associazioni di volontariato, ad emanare provvedimenti per garantire il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale, ad adottare misure per la copertura assicurativa degli interessati. La legge n. 266/1991 è la legge-quadro sul volontariato. L'art. 1 cosi ne definisce finalità e oggetto: 1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. 2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti".

 

Nota all'art. 19:

Il D.L. n. 428/1982 (Misure urgenti per la protezione civile) ha istituito il fondo per la protezione civile con l'art. 2, di cui si trascrivono i primi tre commi: "Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto è costituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri il "fondo per la protezione civile". Il fondo è alimentalo quanto a lire 20.000 milioni mediante corrispondente riduzione del cap. 4071 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1982 e, quanto a lire 20.000 milioni mediante assegnazione a carico del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980 n. 874 I contratti e le spese autorizzate sono soggette al controllo successivo della Corte dei conti. A tal fine contro il mese di ottobre di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti".

 

Nota all'art.20:

Per l'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988 si rinvia alla seconda nota all'art. 6.

LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 395): Presentalo dall'on. BALESTRACCI il 2 luglio 1987. Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 ottobre 1987, con pareri delle commissioni IV, V, VII, VIII, XI e XII. Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 30 marzo 1989; 6, 12, 19 aprile 1989; 15, 29 novembre 1989; 17 gennaio 1990. Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 28 febbraio 1990. Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, il 14 marzo 1990 e approvato il 21 marzo 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2203): Assegnato alla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 28 marzo 1990, con pareri delle commissioni 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 e della commissione per le questioni regionali. Esaminato dalla 1 commissione il 20, 27 giugno 1990 e approvato, con modificazioni, il 28 giugno 1990.

Camera dei deputali (atto n. 395/B): Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 5 luglio 1990, con parere della commissione V. Esaminato dalla I commissione, in sede referente il 26 luglio 1990. Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 28 luglio 1990. Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, e approvato il 31 luglio 1990.

Il Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 74 della Costituzione, con messaggio motivato in data 15 agosto 1990 ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione nei riguardi del disegno di legge, il cui riesame, ai sensi dell'art. 136 del "Regolamento del Senato" e dell'art. 71 del "Regolamento della Camera" ha iniziato il proprio iter alla Camera dei deputati (atto n. 395/D): Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 23 agosto 1990, con parere della commissione V. Esaminato dalla I commissione il 3, 17 ottobre 1990. Relazione scritta annunciata il 14 novembre 1990 (atto n. 395/E - relatore on. LABRIOLA). Esaminato in aula l'11, 12, 13 febbraio 1991 e approvato il 14 febbraio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2203/B): Assegnato alla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 febbraio 1991, con pareri delle commissioni 5 e 13. Esaminato dalla 1 commissione il 20 marzo 1991; 8 maggio 1991 14, 16 gennaio 1992. Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 23 gennaio 1992.

Camera dei deputati (atto n. 395/F): Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 28 gennaio 1992, con pareri delle commissioni V, VIII e IX. Esaminato dalla I commissione il 28 gennaio 1992. Esaminato in aula e approvato il 30 gennaio 1992.