Statuto

 

 

Dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV:

 

"...

 

Art. 18

 

I gruppi nazionali

 

 

Al fine di promuovere e sviluppare, nell'ambito dei fini istituzionali, programmi di ricerca multidisciplinari in coordinamento tra l'istituto, università ed enti pubblici e privati, possono essere costituiti gruppi nazionali finanziati anche con fondi degli organi di protezione civile ovvero di altri enti pubblici o privati.

 

I gruppi nazionali vengono istituiti e soppressi dal consiglio direttivo, sulla base delle proposte del presidente, sentito il comitato di consulenza scientifica.

 

A essi è preposto un direttore nominato dal consiglio direttivo, sulla base delle proposte del presidente, scelto tra gli esperti del settore.

 

Il direttore è coadiuvato da un collegio di gruppo nominato dal consiglio direttivo e costituito da:
 

 

Il direttore dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta e svolge le funzioni di funzionario delegato del gruppo per la gestione dei fondi di funzionamento assegnati dall'istituto alla direzione del gruppo. Per quanto compatibile, il direttore del gruppo è equiparato ai direttori delle strutture nelle quali si articola l'ente.

 

Il collegio ha il compito di:

 

 

Il consiglio direttivo può assegnare alla direzione dei gruppi unità di personale per le attività di gestione del gruppo stesso.

 

..."